BASILICATA

BASILICATAosservatorio

BASILICATAlEGGE2007

dalla Legge Regionale del 2007

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo.

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