Raccolta di normative e circolari regionali
Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Lazio – Liguria – Lombardia – Marche – Molise – Piemonte – Puglia – Sardegna – Sicilia – Toscana – Trentino – Umbria – Valle D’Aosta – Veneto
Intesa Stato Regioni Diagnosi Precoce
Accordo Stato regioni modalità diagnosi e requisiti per accreditati
Articoli interessanti dalle normative regionali a proposito di…
CONCORSI PUBBLICI
Articolo 8
(Concorsi pubblici regionali)
1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di
sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di
concorsi pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale.
3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo.
BASILICATA DAL 2007
1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento
dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo.
Art. 8
(Concorsi pubblici)
1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove.
2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.
EMILIA ROMAGNA PRO DSA
Lavoro
Anche per quanto riguarda l’ingresso nel mondo del lavoro, data la tipologia del Disturbo, devono essere previste le misure dispensative e compensative (come ad esempio la possibilità di utilizzare la sintesi vocale per la lettura delle prove d’esame, maggior tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, etc.) nella fase di valutazione di candidati con documentato DSA (v. esami per ammissione a concorsi, etc.), non richiedendosi altre facilitazioni già previste per l’handicap nella formulazione delle graduatorie.
Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32. “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1. Art. 5
(Misure per l’inserimento lavorativo)
CONTRIBUTI PER PROGETTI E FAMIGLIE
Art. 7
(Misure per progetti e azioni specifiche)
1. La Regione promuove, anche mediante l’erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.
2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.
Gli strumenti compensativi di tipo informatico saranno assegnati in comodato d”uso alle famiglie (0 a chi esercita potestà genitoriale) che presenteranno la relativa richiesta alla istituzione scolastica cui l`alunno è iscritto nell’A.s. 2012 2013 , accompagnandola con un esplicito impegno all’utilizzo pieno e corretto sia a casa sia a scuola dello strumento assegnato.
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OPZIONE 1 programma di lettura dei testi e sintesi vocali in italiano e inglese (commerciali) installabili su un computer di proprietà della famiglia
OPZIONE 2 Computer portatile (notebook / netbook) con schermo di ampiezza minima 11
pollici con installati software free specifici per i DSA e la sintesi vocale italiana (commerciale). Per la scelta dell°opzione 2 la famiglia dichiarerà che non ha disponibilità di un computer portatile da mettere a disposizione dell`alunno.
LEGGE REGIONALE Art. 4 (Contributi)
1. La Regione prevede l’erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti
tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei
soggetti con DSA.
LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1. Art. 3 comma 7
La Regione può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l’acquisto di strumenti compensativi ed ausilitecnologici nonché softw are che sia accompagnato da apposita consulenza specialistica. Può, inoltre, con appositi contributi concorrere all’organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dall’Ufficio scolastico regionale, dall’A.S.Re.M. e da organismi culturali e scientifici, sia pubblici e sia privati su scala regionale.
Per la determinazione del contributo assegnabile
– se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2013 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 20%;
– se ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria l’I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 35%.
Il contributo massimo erogabile è elevato dell’ 80% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES) certificati dal S.S.N. entro il 31/12/2012 ai della D.G.R. n. 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i. Nel caso di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, residenti in comuni classificati a media e alta marginalità ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 16/1999, così come modificata dalla L.r. n. 19/2008, il contributo massimo erogabile è elevato del 70% in presenza di una spesa sostenuta per il trasporto.
Analogamente per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione
professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, residenti in comuni in situazione di marginalità ai sensi della L.r. n. 16/1999, così come modificata dalla L.r. n. 19/2008, e della L.r. n. 15/2007, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica/formativa sia pari o superiore a 25 Km, il contributo massimo erogabile è elevato del 30% in presenza di una spesa sostenuta per il trasporto .
sito per gli assegni di studio Piemonte http://www.sistemapiemonte.it
DIAGNOSI E NORME PER ACCREDITAMENTI
Nota molto completa con fac simili
Domanda per Paccertamento dei requisiti richiesti dei soggetti non accreditati
Note complete dal sit AIDLombardia
Note complete dal sito Agiad
Introduzione di un comitato
Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32. “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.
3. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in
particolare, esprime parere sugli atti indicati all’articolo 4 e sui requisiti per l’autorizzazione e per
l’accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge.
1) di recepire l”Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
sancito in data 25.7.2012 (Rep. Atti n.140/CSR), su “Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” e l”accluso modello di
certificazione, di cui all”allegato A) al presente provvedimento;
2) di dare mandato al Servizio Assistenza Socio Sanitaria Direzione Generale per la Salute di
adottare i provvedimenti necessari all°attuazione del predetto Accordo, nonché al
monitoraggio e alla verifica della sua applicazione.